Art. 13.

      1. Il Governo, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 12, presenta annualmente al Parlamento una relazione concernente il fenomeno della prostituzione, i reati ad esso connessi, i profili sanitari e sociali e le iniziative dirette a rimuoverne le cause.